TITOLI DI CREDITO E PROTESTO – RECENTI MODIFICHE

0

TITOLI DI CREDITO E PROTESTO. RECENTI MODIFICHE

di Almerindo Vitullo notaio in L’Aquila

1. Requisiti della cambiale.

La cambiale per essere tale deve avere forma scritta, deve contenere la denominazione di "cambiale", il luogo e la data di emissione, l'ordine o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l'indicazione del trattario (o dell'emittente), comprensiva del luogo, della data di nascita o del codice fiscale1, della scadenza, del luogo di pagamento e l'indicazione di colui a cui deve farsi il pagamento. Deve contenere quindi la sottoscrizione dell'emittente. La cambiale senza l'indicazione della scadenza si intende pagabile a vista. In mancanza dell'indicazione del luogo di pagamento, si intende tale il luogo indicato accanto al nome del trattario; che si ritiene anche domicilio dello stesso trattario. Se sono indicati più luoghi di pagamento il portatore può presentare la cambiale in qualunque di essi per l'accettazione ed il pagamento. Se nella cambiale non è indicato il luogo di emissione, si considera tale il luogo indicato accanto al nome del traente. Il titolo non è valido come cambiale se nel modulo la mezza parola "pag" non è seguita da "herò" o "heremo" (vaglia cambiario) o "herete" ( tratta ), perchè, in tal caso, l'ordine non è chiaro, potrebbe essere "pagherò" o "pagherete" oppure una mezza parola cui non si vuole attribuire alcun significato. Infatti il tenore letterale del titolo determina l'obbligazione cartolare; il diritto è incorporato nel titolo in quanto risulta dalla scrittura dello stesso. Ciò che è scritto determina il diritto. La cambiale, per essere tale, deve possedere per iscritto i requisiti previsti dalla legge.

Scarica l'intero articolo in formato PDF.

Share.

About Author

Rispondi