Transazione fiscale, tra credito IVA e ritenute.

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Transazione fiscale, tra credito IVA e ritenute.

Il concordato preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di transazione fiscale; esclusa la possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate. Sono alcuni dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 6 maggio 2015 sulla transazione fiscale. Nel documento di prassi ampio spazio anche alla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, riferita ai soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.

Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali (di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali.

Attenzione anche agli organi di composizione della crisi e agli aspetti penali del sovraindebitamento.
La transazione fiscale.
La transazione fiscale è disciplinata dall’art. 182-ter della Legge fallimentare.
La disposizione ha subito alcune modifiche ad opera, prima, del D.L. n. 78/2010, poi del D.L. n. 98/2011. In particolare viene previsto che:
In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter […]”.
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia (sentenze n. 22931 e n. 22932 del 4 novembre 2011), e la Corte costituzionale (sentenza 25 luglio 2014, n. 225) ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt. 160 e 182-ter […] sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione”, laddove dispongono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all’IVA, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Infine, la legge n. 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali. Vengono previsti tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della L.F., consistenti in:
– accordo di composizione della crisi;
– piano del consumatore;
– procedura alternativa di liquidazione dei beni.
La presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che, nell’ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari.
Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è quindi ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l’omologazione del concordato non comporta l’effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione.

Assenza della domanda di transazione.

Nella circolare n. 19/E/2015, l’Agenzia sottolinea inoltre che il debito tributario relativo all’IVA può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le ritenute operate e non versate.

Le fattispecie penali.

Il D.L. n. 78/2010 ha modificato l’art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 in materia di reati tributari, introducendo una nuova fattispecie penale, riferita alla presentazione della domanda di transazione fiscale.
È configurabile il reato di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter), considerando che la giurisprudenza di legittimità ha affermato:
– (per l’ipotesi in cui la condotta omissiva sia anteriore all’apertura del concordato preventivo) che la proposta di concordato non elide la responsabilità dell’amministratore della società che non ha versato;
– (per l’ipotesi in cui l’ammissione al concordato preventivo sia invece anteriore alla scadenza del termine per il versamento Iva) che il fumus commissi delicti del reato non è compatibile con l’inclusione del debito IVA nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione “e si deve pertanto concludere che il fumus commissi delicti[…] nel caso di specie non può sussistere”.

Crisi da sovraindebitamento

La circolare n. 19/E/2015 dedica ampio spazio alle procedure previste dalla legge n. 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare:
– accordo di composizione della crisi;
– piano del consumatore;
– liquidazione dei beni.
Tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l’IVA e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento.
Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.

Aspetti penali del sovraindebitamento.

La legge n. 3 del 2012 configura specifici reati a carico del debitore e dei componenti dell’organismo di composizione della crisi ovvero del professionista. In particolare, si prevede che:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi […] aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l’indicazione di beni dell’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura” di composizione della crisi da sovraindebitamento “effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore”.
Inoltre, il componente dell’organismo di composizione della crisi o il professionista “che rende false attestazioniin ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano […] ovvero nella relazione […], è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.”.
La medesima pena si applica qualora il componente dell’organismo di composizione della crisi o il professionista arrechi danno ai creditori “omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio”.
Fonte: IPSOA
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