La società cancellata dal Registro dell’imprese italiano non si estingue
La cancellazione dal registro delle imprese, per il trasferimento all’estero della sede sociale, non comporta l’estinzione della società, quindi i rapporti giuridici di cui è parte permangono in capo a essa.
È quanto emerge dalla sentenza 9 luglio 2014, n. 15596, della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile.
Con la pronuncia in argomento la Suprema Corte ha negato che la società italiana trasferita all’estero possa essere considerata soggetto giuridico nuovo.
Ad avviso degli Ermellini, infatti, laddove la cancellazione di una società dal Registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento di un procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, quindi sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, tale trasferimento (benché all’estero) “non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi in alcun modo, la cessazione dell’attività, come peraltro desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma c.c.”.
Dette norme infatti prevedono, rispettivamente in relazione alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la possibilità di recesso dall’ente – logicamente inconcepibile nei confronti di un soggetto estinto – dei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti “il trasferimento della sede sociale all’estero” (così Cass. Trib. n. 6388 del 2014).
Pertanto, in caso di fallimento dell’ente trasferito, non trova applicazione l’articolo 10 della L.fall., a mente del quale il fallimento della società cancellata dal Registro delle imprese può essere fatto valere solo entro un anno dalla cancellazione. Secondo la S.C., la cancellazione cui allude la norma è quella che deriva per cessazione dell’attività sociale e non quella derivante da trasferimento di sede. In quest’ultimo caso la società trasferita continua a subire la legislazione del Paese d’origine per l’insolvenza che essa manifesti in relazione a posizioni debitorie maturate prima del trasferimento di sede.