Trust credito d’imposta dividendi senza limiti.
Con la Risoluzione n. 70 del 31.07.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito le modalità di utilizzo del credito d’imposta concesso agli enti non commerciali, tra questi i Trust, al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014.
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha disposto la revisione della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali con effetto dal 2014.
Si è previsto, in particolare, che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2014 dagli enti non commerciali (inclusi i trust) concorrano a formare il reddito nella misura del 77,74% (percentuale di esclusione del 22,26%).
In buona sostanza, è stata ridotta drasticamente la percentuale di esenzione, precedentemente stabilita nella misura del 95% (al pari degli altri soggetti IRES) per effetto delle disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante disposizioni di carattere transitorio.
Per attenuare parzialmente gli effetti negativi (retroattivi) della nuova misura, per il 2014 è prevista la concessione di un credito d’imposta commisurato all’aggravio subito dai soggetti passivi, utilizzabile in tre anni.
Uno degli istituti che è stato maggiormente penalizzato è il Trust che, come noto, è ricompreso tra gli enti non commerciali e che viene spesso utilizzato per la gestione di partecipazioni sociali, come alternativa alla holding di famiglia, in quanto il suo utilizzo garantisce l’ulteriore obiettivo di consentire l’ordinato e progressivo passaggio generazionale.
Con la previgente normativa:
– in caso di Trust opaco i dividendi percepiti erano sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile (al 95%), come avviene per i dividendi che concorrono a formare il reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 89 del Tuir.
La successiva attribuzione dei frutti a beneficiari non scontava alcuna ulteriore imposizione. La tassazione complessiva dei dividendi ammontava dunque all’1,375% (27,5%*5%);
– in caso di Trust trasparenti ai beneficiari veniva attribuito per trasparenza solo il 5% dei dividendi percepiti dal trust, con seguente imputazione ai beneficiari ai fini dell’imposizione Irpef beneficiari persone fisiche).
In base alla nuova previsione normativa:
– in caso di Trust opaco i dividendi percepiti sono sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26%.
La successiva attribuzione dei frutti a beneficiari non sconta alcuna ulteriore imposizione. La tassazione complessiva dei dividendi ammonta dunque al 21,4% (27,5%*77,74%);
– in caso di Trust trasparenti ai beneficiari viene attribuito per trasparenza il 77,74% dei dividendi percepiti dal trust, che sconta l’imposizione diretta in capo ai beneficiari. Ipotizzando l’applicazione dell’aliquota marginale del 43%, i dividendi scontano una tassazione del 33,4%.
Al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014, il comma 656 della stessa Legge di Stabilità ha previsto la concessione di un credito di imposta “pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con l’art.1 comma 655”.
In pratica, viene riconosciuto un credito pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.
La norma in questione ha previsto che il credito d’imposta venga utilizzato esclusivamente in compensazione “a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente”.
Su tale aspetto sono stati chiesti dei chiarimenti, proponendo le possibili interpretazioni della norma. A parere dell’istante, l’interpretazione della norma porta a ritenere che il contribuente potrebbe utilizzare una quota massima di un terzo del credito nell’anno 2016, una quota massima di due terzi del credito nell’anno 2017 e l’intero credito a partire dal 2018 e per tutti gli anni successivi sino al completo esaurimento del credito di imposta. Tale interpretazione appare giustificata dall’espressione “a decorrere dal” utilizzata dalla norma oggetto d’analisi.
Nella R.M. 70/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il credito può essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2018 nella misura rimanente.
In buona sostanza, si prevede la possibilità di utilizzare il credito d’imposta anche dopo il 2018.
Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.
Fonte: Fiscal Focus