Voluntary-bis, contanti in chiaro

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Voluntary-bis, contanti in chiaro
Somme da depositare su un rapporto finanziario vincolato fino al termine della procedura.

La voluntary bis è entrata nel vivo. I contribuenti interessati alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, oltre alle valutazioni di convenienza tra l’adesione alla disclosure piuttosto che al ravvedimento lungo, dovranno fare attenzione a una serie di aspetti sia sostanziali che di carattere strettamente formale (si veda la tabella a fianco). In particolar modo, chi è interessato alla regolarizzazione del contante dovrà fare i conti con la presunzione relativa alla formazione e al deposito vincolato presso un intermediario finanziario. Ma vediamo nel dettaglio.
La presunzione. È stata introdotta una presunzione legale relativa secondo cui i contanti o i valori al portatore oggetto di disclosure si presumono derivanti da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi
d’imposta precedenti. Nella circolare 31/E/2015 relativa alla voluntary «1.0», in relazione alla giustificazione della provenienza e all’individuazione del momento in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori, era stato chiarito che il contribuente poteva fornire anche prove di natura indiretta, a patto che avesse fornito adeguati elementi a supporto di tali prove, non essendoammessa la possibilità di utilizzare lo strumento dell’autocertificazione a tal fine.
Nel nuovo contesto normativo è previsto invece che il contribuente debba rilasciare, insieme alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui si attesti che l’origine dei contanti o dei valori al portatore non derivi da condotte costituenti reati diversi da quelli per cui è esclusa la punibilità a seguito del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.
Quanto alle modalità di assolvimento dell’onere della prova (contraria) in relazione all’individuazione del momento in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori, in attesa di conferme ufficiali dell’agenzia delle Entrate, è ragionevole ritenere che nemmeno alla luce del mutato contesto normativo sarà possibile presentare un’autocertificazione per vincere la presunzione legale.
Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio, coloro che intenderanno fornire la prova contraria per vincere la presunzione in commento dovranno tenere presente che, per i trasferimenti di denaro contante, titoli e di libretti al portatore effettuati senza l’intervento di intermediari finanziari entro il 31 dicembre 2015 in misura superiore al limite allora in vigore (999,99 euro), ma non oltre il nuovo limite di 2.999,99 euro, non
trova applicazione il principio del «favor rei», così come chiarito dal dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2016.
Il deposito vincolato. Le nuove disposizioni, recependo le indicazioni della prassi dell’agenzia delle Entrate, prevedono che entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il contribuente dovrà provvedere all’apertura di eventuali cassette di sicurezza alla presenza di un notaio. Quest’ultimo, all’interno di un verbale, provvederà ad accertare il contenuto della cassetta di sicurezza oggetto di disclosure. Ma c’è un altro aspetto che riguarda tutti i coloro che vorranno far emergere i
contanti. Entro il 30 settembre 2017, infatti, i contanti e i valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere depositati presso un intermediario finanziario, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.
Ilsole24ore. Valentino Tamburro

Per info e assistenza Studio Giuliano e Di Gravio

 

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