Voluntary con ostacolo dividendi.

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Voluntary con ostacolo dividendi.

La voluntary disclosure, al di là delle possibili riaperture, è entrata a pieno regime nella seconda fase: gli uffici stanno procedendo al confronto con i contribuenti e alla liquidazione delle istanze. Stanno emergendo aspetti di interesse, in particolare le indicazioni della direzione centrale dell’agenzia delle Entrate agli uffici periferici e l’evoluzione del confronto tecnico su alcune particolarmente delicate. Vi sono alcune questioni sulle quali gli orientamenti degli uffici sono difformi. Pensiamo alla valutazione dei prelevamenti consistenti, alla tassazione dei dividendi in società a ristretta base societaria, alle polizze assicurative unit linked.

Prelevamenti consistenti.
Quando l’importo dei prelievi diventa particolarmente rilevante, e quindi ampiamente superiore ai rendimenti annuali delle attività finanziarie detenute all’estero, gli uffici chiedono maggiori chiarimenti, e spesso non bastano le indicazioni secondo cui si tratta di spese personali o di consumi familiari.

Talvolta esiste un collegamento, dimostrabile, a situazioni oggettive esterne (pensiamo soprattutto ad acquisto di altri asset, o a ristrutturazione di immobili). In altri casi viene accettata una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente che specifica la possibile destinazione delle somme.

Va sempre tenuto conto, da parte dell’Agenzia, che l’intera istanza di disclosure si basa su una auto dichiarazione del contribuente nell’ambito della quale un eventuale falsità sarebbe punita anche con la responsabilità penale. Quando gli uffici insistono nella ricerca di un collegamento oggettivo puntualmente dimostrato, l’intera procedura rischia di bloccarsi: la mancanza di giustificazione, infatti, potrebbe essere vista non solo come la copertura di un ulteriore reddito, ma soprattutto potrebbe invalidare l’intera procedura di disclosure.

Su questo aspetto sarebbe importante un chiarimento ufficiale volto a uniformare i comportamenti: per esempio, in tutti i casi in cui il contribuente presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla destinazione delle somme, oppure se sulle somme prelevate sono comunque pagate le imposte, la validità della Vd non dovrebbe essere messa in discussione.

Dividendi di società familiari.
Questa è la tematica sulla quale si registrano gli orientamenti più difformi.

La questione riguarda la tassazione dei dividendi in capo ai soci, in particolare se deve essere calcolata al lordo o al netto delle imposte già liquidate sulla società.

Alcune direzioni regionali hanno sposato la teoria della tassazione sull’importo netto, altre invece sono orientate a tassare l’intera somma in capo ai soci. Più recentemente, alcune direzioni hanno adottato la teoria dell’analisi caso per caso del rapporto concreto tra società e soci. In pratica, solo se il socio ha rifuso alle società le imposte da questa pagate per la propria disclosure la tassazione sul socio è al netto; in caso contrario, viene liquidata sul socio l’Irpef determinata sul dividendo lordo. Per avere contezza di ciò, dal punto di vista operativo, gli uffici liquidano prima la dichiarazione di disclosure nazionale della società, poi assegnano un tempo ai soci per effettuare un bonifico alla società pari alle imposte da questa pagate, e quindi emettono gli avvisi in capo ai soci basando i calcoli sul dividendo netto.

Facciamo notare che la scelta da parte dei soci di rifondere alla società le imposte consente di evitare la tassazione sul lordo, ma aumenta il patrimonio della società, con la conseguenza che, prima o poi, in sede di distribuzione o attribuzione ai soci di questo patrimonio un fenomeno impositivo comunque si manifesterà. Su questo prelievo differito, però, si pagheranno solo le imposte e non anche sanzioni.

Polizze unit linked
Molti contribuenti hanno regolarizzato polizze estere del tipo unit linked, quindi caratterizzate dalla presenza di titoli, obbligazioni, fondi, e così via, immessi in una gestione patrimoniale. Gli aspetti fiscali di questa situazione dipendono molto da come viene considerata la polizza stessa: se si tratta di un prodotto previdenziale, non v’è dubbio che viene inquadrata secondo i canoni delle polizze vita classiche, per cui eventuali redditi si manifestano solo al momento dell’incasso di riscatti anticipati da parte del contraente. Se però la polizza viene considerata un prodotto finanziario, allora nei fatti deve essere trattata come una costruzione trasparente: la conseguenza è che tutti i redditi delle attività finanziarie sottostanti devono essere imputati al contribuente anno per anno in sede di liquidazione della Vd.

La differenza, come si intuisce, è assolutamente rilevante. Trattandosi di un tema così delicato, e privo di qualsiasi orientamento ufficiale, si riscontrano nella pratica trattamenti assai difformi, magari anche dello stesso prodotto finanziario, da parte degli uffici. Non è detto, peraltro, che la scelta di tassare subito i proventi dei titoli rispetto alla tassazione futura dei rendimenti sia più conveniente per l’erario, tenendo anche conto dell’innalzamento dell’imposta sostitutiva sui rendimenti al 26 per cento.

L’aspetto che sarebbe importante chiarire, in ogni caso, è che l’eventuale riclassificazione della polizza rappresenta solo un problema di quantificazione degli importi dovuti, ma non fa venir meno la validità della istanza presentata.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Studio Giuliano e Di Gravio

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