Voluntary Disclosure: Lista Falciani, rapporti con San Marino,Unico 2015 e rimpatrio giuridico nella quarta circolare.

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Lista Falciani, rapporti con San Marino,Unico 2015 e rimpatrio giuridico nella quarta circolare Voluntary Disclosure.

 

Dopo le prime indicazioni contenute nelle circolari n. 10/E del 13 marzo, n. 27/E del 16 luglio e n. 30/E dello scorso 11 agosto, l’Agenzia ha pubblicato un nuovo documento di prassi che fornisce ulteriori precisazioni per l’applicazione delle misure introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

Nello specifico degli argomenti trattati, le specifiche per l’accesso alla procedura per i contribuenti presenti nella Lista Falciani e per coloro che detengono attività nella Repubblica di San Marino. La circolare precisa inoltre come la relazione non sostituisca l’obbligo di compilazione del quadro Rw di Unico 2015 mentre i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate sono oggetto di obblighi dichiarativi per le annualità 2014 e 2015.

Perfezionamento del rimpatrio giuridico delle attività detenute all’estero

Il trasferimento delle attività detenute all’estero in gestione o amministrazione ad un intermediario finanziario residente si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Si ritiene che possa costituire documentazione idonea allo scopo un’attestazione rilasciata dall’intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario.

Come già chiarito con la circolare, il trasferimento delle attività detenute all’estero in gestione o amministrazione ad un intermediario finanziario residente si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Si ritiene che possa costituire documentazione idonea allo scopo un’attestazione rilasciata dall’intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario.

Detenzione di attività nella Repubblica di San Marino (e anche a Cipro, Malta, Lussemburgo  Corea del Sud e Singapore): rilevanza ai fini della procedura.

La circolare, inoltre, chiarisce che con riguardo all’ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria, in caso di regolarizzazione di attività detenute nella Repubblica di San Marino, come già chiarito nella circolare quesiti (par. 5.3), risulta applicabile la disciplina di favore prevista dall’articolo 5-quater, comma 4, del decreto legge, ai sensi della quale non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2- bis e 2-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 in ragione della circostanza che il Paese, al momento di entrata in vigore della legge, è collaborativo non frapponendo ostacoli allo scambio di informazioni. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra illustrato, la normativa di favore prevista con riferimento all’ambito temporale troverà applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, non avendo ravvisato il legislatore l’esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato in relazione ad un Paese già collaborativo al momento dell’entrata in vigore della legge. Conseguentemente, si è dell’avviso che non rientrano nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria le attività detenute nella Repubblica di San Marino in annualità per le quali sono ordinariamente scaduti i termini per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Considerazioni analoghe a quelle finora formulate valgono, altresì, con riguardo a Stati eliminati dall’elenco dei Paesi c.d. black list (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001) e inclusi nella c.d. white list anche prima della Repubblica di San Marino (Cipro, Malta, Lussemburgo e Corea del Sud). La misura ridotta della sanzione minima prevista dal richiamato comma 7 dell’articolo 5-quinquies trova applicazione anche in relazione alla Repubblica di Singapore, in quanto con la stessa opera un accordo con l’Italia, già vigente alla data di entrata in vigore della legge, che prevede uno scambio di informazioni conforme al citato standard OCSE; ciò comporta, peraltro, che trovano applicazione per le attività detenute nella repubblica asiatica anche le disposizioni di favore di cui all’articolo 5-quater, comma 4, e all’articolo 5-quinquies, comma 4 primo periodo, del decreto legge, senza necessità di presentazione del waiver.

Pre info e assistenza Studio Giuliano e Di Gravio

Scarica circolare+31E+del+28082015;  Cir27e+del+16.07.15 Cir30e+dell’11.08.15

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