Voluntary disclosure: successioni e donazioni al centro di uno studio del Notariato

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Voluntary disclosure: successioni e donazioni al centro di uno studio del Notariato

Il Consiglio nazionale del Notariato, attraverso lo studio n. 250-2015-T, fornisce un’ampia panoramica sulla regolarizzazione delle violazioni concernenti le imposte sulle successioni e sulle donazioni nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. Tra i vari chiarimenti, il Notariato precisa che l’emersione delle attività derivanti da donazioni “indirette” non comporta l’applicazione di sanzioni determinando, tuttavia, la necessità di recuperare a tassazione le relative attività con applicazione di aliquote e franchigie ordinarie.

La procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero, disciplinata dall’art. 1 comma 1 della Legge 186/2014, nulla dispone in materia di imposte di successioni e donazioni con la conseguenza che laddove emergano violazioni in questo ambito impositivo “l’ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo”, ma che in considerazione della piena e spontanea collaborazione del contribuente le sanzioni potranno comunque essere ridotte almeno fino alla metà del minimo previsto dalla legge. Occorre inoltre considerare che il comportamento del contribuente dovrebbe integrare le fattispecie del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.lgs. 472/1997 con conseguente riduzione da un decimo a un quinto del minimo.
Quanto detto va però esaminato anche alla luce della decadenza o meno del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e delle diverse ipotesi astrattamente applicabili.
In questa prospettiva è appena il caso di ricordare che la successione deve essere denunciata mediante presentazione di una dichiarazione all’ufficio competente entro 12 mesi dalla data di apertura della stessa successione osservando le formalità di cui al D.Lgs. 346/1990. A seguito della presentazione della dichiarazione di successione l’ufficio liquida l’imposta entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero in caso di incompletezza o infedeltà della dichiarazione rettifica e liquida la maggiore imposta entro il termine di due anni decorrenti dal giorno del versamento dell’imposta.
In caso di omessa dichiarazione l’Amministrazione procede d’ufficio all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta dovuta entro il termine di 5 anni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione così come previsto dall’art. 31 del D.lgs. 346/1990.
Ciò posto occorre coordinare tali obblighi e poteri con il meccanismo della voluntary ed in particolare con la presenza della causa ostativa alla regolarizzazione nel caso di avvio di controlli e verifiche. Ciò determina, in termini generali, l’opportunità di presentare comunque prima l’istanza di regolarizzazione e solo successivamente la dichiarazione di successione integrativa al fine di evitare che quest’ultima inneschi un’attività di accesso e verifica.
Nell’ipotesi di infedele dichiarazione di successione (in quanto priva dei beni esteri) e istanza di regolarizzazione presentata entro i 2 anni dal pagamento dell’imposta la mancata decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e l’assenza di un espresso effetto sanante della procedura di voluntary fa sì che se l’istanza sia presentata senza aver presentato una dichiarazione di successione integrativa di quella incompleta, l’Amministrazione sarà legittimata a notificare un avviso di rettifica liquidando il tributo successorio ai sensi dell’art. 27, comma 2 D.lgs. 346/1990 con applicazione di una sanzione variabile tra il 100% e il 200% dell’imposta non pagata.
Alle medesime conclusioni in termini di sanzionabilità si perviene nell’ipotesi di omessa dichiarazione con istanza presentata prima della decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione. In questo caso però la sanzione varia dal 120% al 240% dell’imposta non versata.
Nel caso in cui l’istanza di regolarizzazione sia stata presentata essendo decorsi i termini di cui alle ipotesi precedenti, vale la regola secondo la quale il decorso del termine di decadenza dell’azione della finanza esclude la sanzionabilità della violazione, ma non estingue il debito se la presentazione della dichiarazione di successione avviene a cura del contribuente dopo la scadenza del termine medesimo.
Termini di decadenza “variabili” sugli atti di donazione
Venendo agli atti di donazione occorre ricordare che rientrano nell’oggetto dell’imposta sulle donazioni quelle (dirette o indirette) effettuate all’estero a favore di residenti; tuttavia nel caso di donazioni dirette di cui all’art. 55, comma 1-bis del D.lgs. 346/1990 il potere di accertamento del fisco si esaurisce decorso il quinquennio dal giorno in cui l’atto avrebbe dovuto essere stato registrato (art. 76, comma 1 TUR), con la conseguenza che solo se l’Amministrazione non sia decaduta dal potere di accertamento sarebbe legittima la richiesta dell’imposta proporzionale o dell’imposta fissa a seconda della residenza o meno in Italia del donante al momento della donazione.
Un’ipotesi particolare riguarda invece le donazioni indirette, disciplinate dall’art. 56-bis D.lgs. 346/1990, a condizione che la loro stipula “risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi” oppure sottoposte a registrazione volontariamente dal contribuente.
Si tratta di quei trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti quali rinunce a crediti, pagamenti a favore di terzi ecc. che in quanto effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione sono accertabili pur non essendovi per esse obblighi di registrazione. La loro “emersione” non comporterà applicazione di sanzioni, tuttavia poiché la procedura di voluntary realizzerebbe la fattispecie di cui alla dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi ne discenderebbe – come confermato dalla circ. n. 30/E/2015 – la tassazione con le aliquote e franchigie ordinarie.
Fonte: ipsoa.

LO STUDIO 250-15-T – scarica allegato

Per info e assistenza Studio Giuliano e Di Gravio

 

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