Voluntary disclosure tutte le proroghe
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015 e con il comunicato stampa del giorno dopo, l’Amministrazione Finanziaria ha ridisegnato il quadro delle scadenza della voluntary disclosure, con un’unica eccezione: la prima o unica istanza va inviata entro il 30 settembre 2015.
È proprio su tale termina che insiste il pressing del CNDCEC per l’ottenimento della proroga. Cerchiamo di fare il punto su quelle che sono state le proroghe introdotte dall’Agenzia.
Integrazione relazione fino al 14.10 – Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (N.2015/116808), al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 128/2015, è stato disposto che i contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi della nuova disposizione normativa, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento (14.10.2015).
Si ricorda che la nuova norma prevede che ai fini dell’ottenimento della causa di non punibilità per i reati tributari penali, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, è pertanto necessario inserirli nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso.
Considerato che il D.Lgs. 128/2015 è entrato in vigore il 2 settembre scorso e la scadenza per la presentazione della documentazione è fissata al 30 settembre 2015, i contribuenti che intendevano avvalersi di tale disposizione normativa avrebbero incontrato maggiori difficoltà nel reperire per tempo la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, in quanto più remote nel tempo.
Nel comunicato stampa del 15 settembre, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che la presentazione di ulteriore documentazione non rappresenta un adempimento ulteriore, ma una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008.
Presentazione relazione fino al 30.10 – Sempre nel Provvedimento in questione, viene data la possibilità a chi ancora non ha presentato l’istanza di collaborazione di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento; nello specifico viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria può essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015.
In sostanza, chi presenta l’istanza di adesione alla voluntary disclosure in questi giorni (ha 30 giorni di tempo per inviare la documentazione accompagnatoria, senza tener conto del termine finale del 30.09.2015; dunque chi presenta l’istanza il 30.09.2015 può presentare la documentazione entro il 30.10.2015).
Tale disposizione deroga a quanto previsto nel Provvedimento del 30 gennaio 2015, che al punto 7.4 dispone che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto sono trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015.
Integrazione istanze oltre il 30 settembre – Con il comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione Finanziaria ha concesso una nuova proroga, questa volta per l’invio delle istanza integrative. Nel suddetto comunicato stampa è stato ulteriormente chiarito che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015.
Si ricorda che ai punti 4.4 e 7.4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 si prevedeva l’integrazione dell’istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”, nel termine massimo del 30.09.2015.