Nuove sanzioni tributarie: i primi chiarimenti delle Entrate.

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Nuove sanzioni tributarie: i primi chiarimenti delle Entrate.
Agenzia Entrate, circolare 04/03/2016 n° 4.

In particolare, la circolare n. 4/2016 specifica l’ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015. Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore.

Negli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.

Quando è possibile presentare la richiesta – Per gli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice domanda. Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni. Le Entrate ricordano che in ogni caso la presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso. La circolare ricorda che se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2bis del Dlgs n. 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.
Come comportarsi in caso di ricorso – Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, bisogna distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole. Mentre nel primo caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione, nel secondo caso le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.

Le istruzioni agli Uffici – In generale, al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio deve confrontare le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente.

Circolare dell’ Agenzia delle Entrate – 4.3.2016

Fonte: Altalex.

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