Irrilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale del fornitore UE

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Irrilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale del fornitore UE

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015, ha chiarito che il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, non è rilevante ai fini IVA.

E’ necessario che la fattura venga emessa direttamente dal fornitore estero (senza addebito IVA) o, in mancanza, che il soggetto italiano emetta autofattura.

Nell’ipotesi di cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia da soggetto passivo estero residente nella UE o fuori dalla UE, il documento emesso esclusivamente con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale del soggetto passivo estero è irrilevante ai fini IVA: è necessario che la fattura venga emessa direttamente dal fornitore estero (senza addebito IVA).

Nel caso in cui il soggetto passivo IVA italiano non riesca a venire in possesso della fattura del fornitore comunitario, è legittimato ad emettere un’autofattura per regolarizzare l’operazione.

Il chiarimento l’ha fornito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015, con la quale è stata resa una consulenza giuridica in merito alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

La norma, come ricordato nel documento di prassi, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia, il soggetto passivo IVA stabilito in Italia ha l’obbligo di integrare con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge) la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE, e che, nel caso in cui il fornitore sia stabilito in Paesi extra-UE, il cessionario/committente nazionale ha l’obbligo di emettere autofattura.

L’istante ha chiesto chiarimenti riguardo al caso in cui un soggetto passivo IVA, residente in Italia, acquisti beni, che si trovano già sul territorio italiano, presso il rappresentante fiscale di un fornitore non residente in Italia, e la fattura venga emessa dal rappresentante fiscale (senza l’addebito IVA) con la sola partita IVA italiana del rappresentante medesimo, e senza l’indicazione della partita IVA del fornitore estero.

L’Agenzia ha aderito alla soluzione prospettata dall’istante, secondo cui la fattura, nel caso in esame, deve essere emessa direttamente dal fornitore estero, oppure, in caso di mancata ricezione di detta fattura, deve essere emessa autofattura dal cessionario.

A tale soluzione l’Agenzia è giunta richiamando, oltre al dettato del citato art. 17, comma 2,  D.P.R. n. 633/1972, due documenti di prassi:

1) la Risoluzione n. 89/E/2010, che, dopo aver precisato che l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia, rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, che sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del reverse charge, anche laddove il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, ha chiarito che il citato art. 17, comma 2, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione) tramite il numero identificativo IVA italiano”;

2) la Circolare n. 12/E/2013, in cui è stato chiarito che il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente, ai sensi degli artt. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 (richiamati dal citato art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Leggi il testo completo della  Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015.

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