Unione europea libera circolazione anche per le società

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Unione europea libera circolazione anche per le società

A fronte del “rimpatrio” di moltissime società (specie dal Lussemburgo) negli ultimi due-tre anni, complici le procedure di voluntary disclosure, non sono pochi i casi di imprese che si trasferiscono o intendono trasferirsi al di fuori del territorio italiano.

Osservando questo fenomeno, non certo impetuoso ma nemmeno irrisorio, il Consiglio nazionale del Notariato ha affrontato la materia del trasferimento della sede legale di una società italiana all’estero (declinato sia come trasferimento all’interno della Ue che fuori) in uno Studio divulgato di recente (il n. 283-2015/I, intitolato “Il trasferimento delle sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale”), anche perché si tratta di una tematica di difficile gestione per gli operatori professionali: manca una legislazione chiara e precisa.

Lo Studio affronta i profili giuridici del trasferimento, che si sostanzia in un fenomeno che non attiene solo alla modifica della sede statutaria, ma coinvolge anche l’assetto delle regole organizzative della società, considerato che, di regola, al momento della costituzione della società la localizzazione della sede statutaria ha la funzione di individuare l’ordinamento di riferimento e, conseguentemente, la legge regolatrice della società.

Vengono, quindi, esaminate innanzitutto le norme di diritto internazionale privato sul conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti e, poi, quelle di diritto sostanziale che presiedono all’operazione in esame. Si approfondisce, a tal fine, l’interpretazione data all’articolo 25 della legge 218/1995 (la quale reca la normativa italiana di diritto internazionale privato), che utilizza, quale criterio di collegamento, quello del luogo di costituzione della società, con il correttivo contenuto nella norma che prevede l’applicazione della legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale della società.

Viene poi prestata una particolare attenzione all’ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all’interno dell’Unione europea, per la quale vige il principio della libertà di stabilimento contenuto negli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, che ha formato oggetto di un’evoluzione nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Una volta individuati i meccanismi normativi che governano l’operazione, si passa infine all’esame dei profili operativi del trasferimento della sede sociale da e per l’Italia concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la redazione dell’atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.

FONTE: Il Sole 24 Ore

Studio Giuliano e Di Gravio

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