Voluntary disclosure:L’invito all’adesione ai trust fittizi

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Trust e Voluntary disclosure: Circolare N. 10/E del 13 marzo 2015. L’invito all’adesione dell’Agenzia delle Entrate ai trust esterovestiti

“…….Anche i trust, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, essendo tenuti agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale, qualora abbiano violato le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge, possono avvalersi della procedura in commento.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono attivare la procedura di collaborazione, in quanto assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto legge, si deve tenere conto anche delle modifiche introdotte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97. Ci si riferisce, in particolare, all’estensione dell’obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale alla figura del “titolare effettivo” definita dall’articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dal relativo allegato tecnico. Con riferimento al periodo d’imposta 2013, pertanto, potranno accedere alla collaborazione volontaria anche quei soggetti che, pur non essendo possessori formali delle attività estere ne sono i “titolari effettivi”. In merito si rinvia integralmente al contenuto della circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, paragrafo 1 (Obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti).

Appare opportuno precisare che, inoltre, la procedura in esame può essere attivata anche dai cosiddetti “trust esterovestiti” ovvero da quei trust la cui residenza nel territorio dello Stato venga determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR (in merito si rinvia a quanto chiarito con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007).

Può avvalersi della presente procedura altresì il contribuente che detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere. Come già precisato nella circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001 relativamente alla nozione di “interposta persona”, la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. In tale sede, a titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio”.
Con specifico riferimento al trust, si ricorda che questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari.
A titolo esemplificativo, come già chiarito dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere fittiziamente interposti:
– trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
– trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
– trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
– trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
– trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.
In tali casi, il soggetto (disponente o beneficiario) che è l’effettivo possessore dei beni illecitamente detenuti all’estero dal trust fittiziamente interposto dovrà necessariamente richiedere l’accesso alla procedura. Per ulteriori casi esemplificativi si rimanda alla circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.
Nel novero dei soggetti che si possono avvalere della procedura vi sono anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”.

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Si tratta, ad esempio, di:

– attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);

– obbligazioni estere e titoli similari;

– titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero;

– titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);

– valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’esteroindipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

– contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, i riporti, i pronti contro termine ed il prestito titoli;
– polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
– contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
– diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
assimilati;
– forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero”.

Studio Giuliano e Di Gravio

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