Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 – Chiarimenti

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Con provvedimento dell’8 agosto 2014, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l’estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l’utilizzo della PEC.
Con riferimento al punto 6 del suddetto provvedimento, che prevede per soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti alla scrivente da parte di alcune Associazioni di categoria diversi quesiti.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se i predetti soggetti possano essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che “già sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere”. A questo riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione di cui al citato punto 6 del provvedimento 8 agosto 2014 ha carattere generale, in quanto finalizzata ad assicurare il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, entro il 31 ottobre p.v. A ciò va tuttavia aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato:

• le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;

• i professionisti, ai rispettivi ordini;

• le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Inoltre, in conformità al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l’articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica. Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.

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