Bagaglio restituito in ritardo? No al danno da vacanza rovinata

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Esiste una soglia entro la quale è possibile giustificare la risarcibilità del danno da vacanza rovinata? A questa domanda risponde un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Capri , che affronta il tema a seguito di una richiesta di risarcimento danni presentata da una signora in viaggio verso New York per un disservizio subito dalla compagnia aerea.

In particolare con la sentenza del 16 settembre 2014 il Giudice di merito, richiamando opportunamente la giurisprudenza prevalente di legittimità, ricorda che per l’eventuale configurazione del danno da vacanza rovinata occorre non solo un’ ingiustizia costituzionalmente qualificata , ma anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima , cagionando un pregiudizio serio.

Nel caso in esame, l’istante aveva citato in giudizio una compagnia aerea per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del danneggiamento del proprio bagaglio, del furto parziale del suo contenuto nonché della tardiva riconsegna dello stesso. Infatti, dopo aver consegnato il bagaglio al vettore al momento della partenza, era reso alla signora, nonostante il tempestivo reclamo, ben cinque giorni dopo l’arrivo a New York, nelle condizioni già indicate.

Con quali argomentazioni la compagnia aerea tenta di difendersi? In primo luogo, sostenendo la non tempestività del reclamo e, più genericamente, la fondatezza e quantificazione della domanda, chiedendone il rigetto. Il giudice di merito decide per l’accoglimento della domanda. Ciò in base principalmente per l’avvenuta prova della tempestività della denuncia di riconsegna del bagaglio all’arrivo nonché di tutti gli avvenimenti descritti dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, per il giudice di merito risulta raggiunta la prova anche di tutte le altre circostanze richiamate quali l’integrità della valigia prima del viaggio, la tardiva riconsegna del bagaglio all’arrivo, il suo contenuto, il danneggiamento, l’effrazione, la parziale sottrazione di alcuni capi di abbigliamento nonché l’acquisto urgente di altri capi per fronteggiare l’emergenza da parte della signora.

Come detto, il giudice di merito riconosce il risarcimento del danno patrimoniale, escludendo quello non patrimoniale. Infatti – come si legge nella sentenza – , nella fattispecie in esame tale danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie quotidiane cui un individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale, costituite da non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono senza strascichi e pregiudizi essere normalmente superate.

Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna del vettore al pagamento della somma di € 1.069,00 e spese di lite.

Fonte : ALTALEX.COM

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