Confronto alla pari sul transfer pricing

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Le rettifiche sul transfer pricing richiedono un’analisi dettagliata soprattutto sotto il profilo della scelta dei soggetti comparabili all’impresa accertata. A stabilirlo è la sentenza 3406/7/2014 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Chiaro).
Nel corso di un controllo fiscale sui prezzi di trasferimento, una società ha illustrato all’agenzia delle Entrate la propria attività di produttore di casse e bracciali in oro e acciaio, spiegando come tali merci venissero totalmente vendute alla controllante estera. E quest’ultima si occupava poi della realizzazione – mediante l’assemblaggio con altri pezzi forniti da altre consociate – e della commercializzazione dei prodotti finiti.
L’ufficio ha ritenuto non adeguato il metodo del «cost plus» (costo maggiorato) adottato dalla società, la quale determinava il corrispettivo di cessione aggiungendo ai propri costi un mark up. L’agenzia delle Entrate, invece, ha applicato il metodo del «transational net margin method» (metodo del margine netto della transazione o Tnmm), rettificando in aumento il valore normale delle cessioni infragruppo.
Dopo lo stop subito in primo grado, la società ha presentato ricorso in Ctr che ha annullato il recupero a tassazione in materia di transfer pricing. In primo luogo, il collegio ha condiviso la censura della società in merito alla maggiore idoneità del proprio metodo di pricing. A tal riguardo la Commissione di secondo grado ha ritenuto determinante l’attività svolta dall’appellante e che il «cost plus» è un metodo tradizionale e quindi in linea di massima preferibile – secondo le linee guida dell’Ocse – a quello del Tnmm, che ha natura reddituale e alternativa. È stata anche riconosciuta la sussistenza degli evidenti errori di applicazione del Tnmm lamentati dalla società. In pratica, l’ufficio aveva comparato il profitto dell’appellante (una «società che non commercializza direttamente sul mercato i propri prodotti, ma li cede alla società controllante estera che, dopo averli a loro volta sottoposti a lavorazione (assemblaggio), li vende poi sul mercato»), con soggetti economici non raffrontabili, e sotto diversi aspetti: codici di attività (i presunti comparables erano prevalentemente «società di trading o produttori che distribuiscono direttamente sul mercato come grossisti di prodotti finiti e come cedenti al dettaglio o che sono solo trasformatori/rivenditori di materie prime»), rapporto «ammortamenti/valore della produzione», forza lavoro.
In secondo luogo, i giudici hanno condiviso la dettagliata analisi compiuta dalla società per dimostrare come una più precisa scelta di soggetti economici comparabili e di più adeguati indicatori di profittabilità permettesse un’«individuazione di un indice di redditività allineato ai valori medi e in qualche caso addirittura superiore a questi ultimi»: con il risultato di attestare la congruità dei prezzi di trasferimento adottati anche con il metodo del Tnmm, se correttamente declinato. Come peraltro confermato nell’indagine commissionata dall’appellante a una società di consulenza.

Fonte : ilsole24ore.it

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