Deducibilità immediata e per intero delle svalutazioni e perdite su crediti.

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Deducibilità immediata e per intero delle svalutazioni e perdite su crediti.

Il decreto legge n. 83/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015), che detta “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, contiene, al titolo terzo, alcune disposizioni fiscali inerenti l’ambito della stessa disposizione di legge.
In particolare, l’articolo 16 interviene sulla deducibilità, ai fini Ires, delle svalutazioni e perdite su crediti da parte degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (articolo 106, comma 3, del Tuir), e sulla valutazione di rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti ai fini della determinazione della base imponibile Irap (articoli 6, comma 1, lettera c-bis, e 7, comma 1, lettera b-bis, del Dlgs 446/1997).
Ai fini IRES.
Secondo la nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 106 del Tuir, gli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992 possono dedurre integralmente nell’esercizio in cui sono iscritte in bilancio le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite da cessione a titolo oneroso.
La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 2015 per i soggetti “solari”.
Sono dettate regole ad hoc per il primo periodo di applicazione: svalutazioni e perdite (diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso) sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare complessivo.
L’eccedenza risultante dall’applicazione di tale limite e le svalutazioni e le perdite su crediti, iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte con le regole in vigore prima delle modifiche, sono deducibili per il 5, l’8, il 10 e il 12% del loro ammontare, rispettivamente, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e nei periodi di imposta da quello in corso al 31 dicembre 2019 fino a quello in corso al 31 dicembre 2024. Il rimanente 5% viene dedotto nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.Delle modifiche normative non va tenuto conto in sede di determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi successivi.
Per quel che riguarda l’IRAP.
Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di banche, altri enti e società finanziarie e delle imprese di assicurazione, relativamente alle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela), e alle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati), è stato eliminato l’inciso secondo cui tali componenti concorrono in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Al pari di quanto previsto ai fini Ires: la norma trova applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; per il primo periodo di applicazione, la deducibilità è limitata al 75%; l’eccedenza, assieme alle rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, è deducibile secondo le stesse misure percentuali viste per le imposte sui redditi; le novità non influenzano il calcolo dell’acconto Irap per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi successivi.
Fonte: FiscoOggi.
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