Il Tribunale civile di Parma con sentenza del 9 giugno scorso accoglie il ricorso di una coppia di sposi (lui di nazionalità italiana, lei spagnola) che ha chiesto, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza necessità di una previa separazione.
Tribunale Parma, Sentenza 09/06/2014
Con ricorso congiunto una coppia di sposi – lui di nazionalità italiana, lei di nazionalità spagnola – ha chiesto che, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
La coppia aveva contratto matrimonio, secondo il rito civile, il 10 gennaio 2009, e, con successiva scrittura privata del 27 giugno 2013, aveva concordemente designato la legge spagnola, quale legge applicabile al rapporto.
Il Tribunale ha verificato, preliminarmente, la validità formale dell’accordo sulla legge applicabile e ne ha riconosciuto la conformità ai requisiti previsti dall’art. 7 del citato Regolamento.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della validità di tale accordo, sia sufficiente la scrittura privata, non essendo, all’uopo, richiesto anche l’atto pubblico.
Inoltre, il Tribunale ha accertato che la legge concordemente designata dalle parti corrispondeva alla legge dello Stato di cui delle parti (la moglie) aveva la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo, come prescritto dall’art. 5, comma 1 lett. c del Regolamento.
Indi, il Tribunale ha proceduto al vaglio di compatibilità con l’ordine pubblico interno della legge spagnola che, agli artt. 88 e 81 del Codice Civile spagnolo, consente ai coniugi di chiedere direttamente il divorzio, senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio.
L’operazione logico-giuridica condotta dai Giudici ha avuto esito positivo, giacchè, nel caso di specie, era acclarato il definitivo venir meno tra le parti della loro iniziale comunione materiale e spirituale.
A tal riguardo, il Collegio parmense ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, affinchè sia rispettato il principio dell'”ordine pubblico”, è necessario e sufficiente che «lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all’esito di un rigoroso accertamento – condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse – dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l’unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dalla L. n. 898 del 1970» (Cass. n. 16978/2006)
La sentenza in esame si segnala perché rappresenta una delle prime applicazioni in Italia (tra le altre, Trib. Udine 26.8.2013; Trib. Milano 11 dicembre 2012 e Trib. Treviso 18 dicembre 2012) della disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Regolamento “Roma III”), entrato in vigore nei Paesi membri che hanno scelto di aderire alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (i.e. Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Spagna, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia) a partire dal 21 giugno 2012.
La pronuncia in oggetto interviene su una fattispecie analoga a quella già decisa da Trib. Udine 26 agosto 2013, dove – conformemente a quanto statuito dai Giudici emiliani – si è ritenuto non necessario l’atto pubblico ai fini della validità dell’accordo sulla legge applicabile e si è affermata la non contrarietà all’ordine pubblico italiano della disciplina spagnola sullo scioglimento del matrimonio.
Esito della domanda :
Accoglimento
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ. n. 16978 del 25.7.2006; Cass. Civ. n. 10378 del 28.5.2004.
Riferimenti normativi:
artt. 81 e 88 Codigo Civil Espanol
Regolamento UE n. 1259/2010, artt. 5 e 7
Fonte : quotidianogiuridico