IL TRUST
di Massimo Giuliano avvocato in Roma
Tribunale di Bologna – Sezione Prima Civile Sentenza 1° ottobre 2003 – 4545/2003
I trust "interni" sorgono in conseguenza della scelta, da parte del "settlor", di una legge regolatrice idonea; la scelta è da ritenersi libera e legittima ex art. 6 della convenzione; secondo la regola generale di cui all'art. 11, i trust istituiti in conformità alla legge determinata in base al Capitolo II (e, quindi, anche i trust "domestici") devono essere riconosciuti come tali; in forza degli art. 15, 16 e 18, qualora i trust riconosciuti producano effetti contrastanti con norme inderogabili o di applicazione necessaria della "lex fori" o con principi di ordine pubblico del foro, l'applicazione della legge straniera dovrà cedere il passo a quella della legge interna; infine, ex art. 13, qualora un trust "interno", regolato da legge straniera, produca effetti ripugnanti per l'ordinamento che non siano colpiti dagli art. 15, 16 e 18, e possibile negare "tout court" il riconoscimento (il quale sarebbe, a tali condizioni, inesigibile). Definire illecito l'istituto del t r u s t è, in diritto, carente di significato ove solamente si consideri essere il nostro Paese parte, della convenzione de L'Aja dell'1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai t r u s t e sul loro riconoscimento. Pertanto, non è revocabile in dubbio che gli Stati firmatari della convenzione, pur considerando il t r u s t come un "istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi di "common law", hanno espressamente convenuto di stabilire "disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai t r u s t "e di risolvere "in nuce" i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento" dimostrando, quindi, di considerare l'istituto, sia pure per il tramite delle disposizioni suddette, non incompatibile con gli ordinamenti interni.