L. 402004 VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA

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LEGGE 19 Febbraio 2004 , n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

(GU n. 45 del 24-2-2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'.

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