La voluntary disclosure arriva al traguardo con il voto favorevole dalla Camera del Deputati di ieri. L’introduzione del reato di autoriciclaggio è senza dubbio la novità più rilevante: l’autore di reati, anche tributari, che trasferisce il profitto o prodotto del reato in modo da occultarne la provenienza, in modo da spezzare la tracciabilità, o lo impiega in attività economiche o finanziarie, sarà autonomamente perseguibile. E senza che ipotesi di autoconsumo determinino l’esclusione della punibilità. Il rischio di essere perseguiti per autoriciclaggio spingerà molti contribuenti ad aderire alla procedura di collaborazione volontaria, procedura he nel testo approvato ieri dalla Camera si sdoppia: da una parte la Voluntary Estera, a cui possono accedere i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) ed il cui presupposto d’accesso è l’esistenza di violazione a tali obblighi commesse fino al 30 settembre 2014, dall’altra la voluntary interna, a cui possono accedere tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. La voluntary estera e la voluntary interna sono due procedure distinte, ma che in molti casi verranno azionate in modo sincrono. Gli attivi esteri detenuti da residenti italiani in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale derivano in molti casi da evasioni fiscali nazionali perpetrate da società. In tali casi la voluntary interna rappresenta una procedura di completamento della voluntary estera. In altri essa potrà essere autonoma.
Fonte : ITALIAOGGI.IT