Lavoratori frontalieri svizzeri esenzione solo entro 20 chilometri dal confine

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Lavoratori frontalieri svizzeri esenzione solo entro 20 chilometri dal confine

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione applicabili ai frontalieri che svolgono attività lavorativa in Svizzera, coordinando il regime di esenzione previsto dall’accordo tra la Svizzera e l’Italia del 3 ottobre 1974 con la parziale detassazione prevista dalla normativa domestica per i lavoratori residenti nel territorio dello Stato che operano all’estero in zone di frontiera ed altri paesi limitrofi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha circoscritto l’area geografica di operatività del regime convenzionale di esenzione dalla tassazione italiana. Ma i vantaggi di tale regime rischiano di vanificarsi: per quale motivo?

Rispondendo all’esigenza di delineare i confini della nozione di lavoratore frontaliero svizzero, con la risoluzione n. 38 del 29 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione applicabili ai lavoratori italiani che si recano quotidianamente in Svizzera per esercitarvi la propria attività lavorativa.

In merito alla modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri, giova ricordare preliminarmente che nell’ordinamento domestico le modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri fiscalmente residenti in Italia sono disciplinate dall’art. 75 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall’art. 1, comma 690 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le disposizioni appena richiamate, in particolare, prevedono che il reddito di lavoro dipendente prodotto dai lavoratori frontalieri risulta assoggettabile a tassazione italiana per la parte eccedente una franchigia fissata in euro 7.500. Sul punto, è bene precisare peraltro che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione de qua è circoscritto ai lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia che quotidianamente si recano all’estero, in una zona di frontiera o in un altro Paese limitrofo, per svolgervi la prestazione lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro. La prassi ministeriale, pertanto, ritiene applicabile il regime di parziale detassazione ai soli lavoratoti che, con cadenza quotidiana, siano tenuti a valicare i confini nazionali per esercitare la propria attività di lavoro dipendente.

Diversamente, detto regime di parziale detassazione non risulta applicabile ai lavoratori dipendenti residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornano fuori dall’Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Difettando il requisito del quotidiano rientro in Italia dopo aver svolto all’estero la prestazione lavorativa, tali ultime categorie di lavoratori rientrano difatti nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR che, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, consente di applicare la tassazione italiana sulla base delle retribuzioni convenzionali annualmente individuate con apposito decreto ministeriale.
Dall’altro lato, va osservato come l’art. 1 dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani di confine del 3 ottobre 1974 prevede che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività di lavoro dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui l’attività è svolta”. Pertanto, in forza di tale previsione convenzionale, il reddito di lavoro dipendente prodotto da un lavoratore residente in Italia che eserciti in Svizzera la propria attività lavorativa e che, con cadenza quotidiana, faccia rientro in Italia, non risulta ivi assoggettabile a tassazione, data la potestà esclusiva dello Stato in cui l’attività lavorativa è svolta e, cioè, della Svizzera.
In un siffatto contesto, non era sino ad ora rinvenibile, nella prassi ministeriale, alcun chiarimento circa la definizione di lavoratore frontaliero da assumere ai fini del regime convenzionale di esenzione appena evidenziato; né, tantomeno, era mai stata tracciata una netta linea di confine tra l’ambito di applicazione della normativa convenzionale de qua e la disciplina domestica sopra richiamata.
L’impianto normativo preordinato a regolamentare il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri svizzeri, pertanto, difettava di organicità e sistematicità, date le evidenti difficoltà di coordinamento tra la normativa domestica e quella convenzionale.
Ebbene, con la risoluzione in commento l’Agenzia delle Entrate ha finalmente circoscritto l’areageografica di operatività del regime convenzionale di esenzione da tassazione italiana, prevedendo che lo stesso si applica esclusivamente “ai lavoratori che risiedano in uno dei Comuni italiani ricompresi entro i 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente”.
Di converso, i lavoratori frontalieri svizzeri che risiedano in un Comune italiano non rientrante nella fascia di 20 km dal confine con i Cantoni predetti rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 75 della legge n. 147/2013 e, pertanto, risultano assoggettabili a tassazione italiana sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera eccedenti la franchigia di euro 7.500.
Appare utile precisare che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003, se la tassazione del frontaliero svizzero è operata direttamente da un sostituto d’imposta residente, detta franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga, in modo da pervenire ad un prelievo equilibrato nel periodo d’imposta. In sede di gestione della busta paga di un lavoratore frontaliero svizzero non in possesso dei requisiti per la totale esenzione da tassazione italiana, pertanto, il sostituto d’imposta sarà tenuto ad applicare le ordinare regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, decurtando mensilmente l’imponibile fiscale della corrispondente quota esentabile.
L’imponibile così determinato sconterà quindi le aliquote di cui all’art. 11 del TUIR e le addizionali regionale e comunale, ragguagliando ai periodi di paga i rispettivi scaglioni annui di reddito ed applicando le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti al sostituito.
In conclusione, vale la pena evidenziare peraltro che, in tale ultimo caso, con ogni probabilità i redditi di lavoro dipendente prodotti dal lavoratore frontaliero saranno interessati da un fenomeno di doppia imposizione giuridica internazionale, posto che la non applicabilità del regime di esenzione previsto dall’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre, vale a rendere operanti i principi previsti dall’art. 15 della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Svizzera del 9 marzo 1976, ratificata con legge del 23 dicembre del 1978, n. 943.
Orbene, va da sé che a fronte dell’eventuale doppia imposizione giuridica internazionale generata dalla potestà impositiva concorrente, tra Italia e Svizzera, sui redditi di lavoro dipendente prodotti dal lavoratore frontaliero, quest’ultimo potrà vantare in Italia un credito d’imposta calcolato in ragione della tassazione subita in Svizzera, ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Va tuttavia osservato come l’operare della franchigia di euro 7.500, consentendo una parziale concorrenza del reddito estero al reddito complessivo tassabile in Italia, determina l’impossibilità di recuperare integralmente le imposte assolte in Svizzera, dato il limite previsto dal comma 10 dell’art. 165 predetto.
Ne consegue che i vantaggi previsti dal regime fiscale in commento, nella gran parte dei casi, sono destinati ad essere vanificati da una doppia imposizione giuridica internazionale che, come detto, potrebbe essere solo alleviata, senza essere mai neutralizzata del tutto.
Fonte IPSOA
Studio Giuliano e Di Gravio
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