Mora del conduttore

0
«In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessarie per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifi utare di ricevere la restituzione del bene fi nché tali somme non sianostate corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora agli effetti dell’art. 1220 cod. civ., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto».
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 12977/’13.

Share.

About Author

I commenti sono chiusi