Multe: la notifica deve sempre avvenire entro 90 giorni dall’infrazione.

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo ad una interrogazione parlamentare dell’On. Librandi, ha affermato che l’interpretazione estensiva dell’art. 201 del Codice della strada non è legittima: non è quindi consentito alle amministrazioni far decorrere il termine dei novanta giorni per la notifica delle violazioni del Codice non immediatamente contestate non dal momento in cui la violazione è accertata, ma da quello in cui l’operatore di polizia visiona il fotogramma. L’on. Librandi aveva sollevato una interrogazione parlamentare affinché fosse chiarita l’interpretazione dell’art.201 del Codice della strada, poiché alcune amministrazioni, per evitare che la decorrenza del termine di novanta giorni previsto dal codice della strada annulli la validità della sanzione, avevano considerato come termine iniziale per la notifica non il momento in cui l’infrazione è accertata dal dispositivo elettronico, bensì quello in cui l’operatore di polizia visiona il fotogramma inerente l’infrazione. Nella seduta della Camera del 10 dicembre 2014, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che tale interpretazione è da considerarsi illegittima e che, pertanto, il momento dal quale decorre il termine di novanta giorni per la notifica della multa è sempre quello della commissione dell’infrazione.

Risposta interrogazione parlamentare

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