Nuovo Regolamento (UE) sulle procedure di insolvenza transfrontaliera.

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Nuovo Regolamento (UE) sulle procedure di insolvenza transfrontaliera.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 5 giugno 2015, n. L141, il Regolamento (UE) n. 848 del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

Il procedimento di revisione, è stato avviato nel 2010, anno in cui la Commissione europea, nell’ambito del programma “Giustizia per la crescita”, enunciato nell’Action Plan, aveva proposto una modernizzazione delle norme sull’insolvenza transfrontaliera contenute nel regolamento 1346/2000. A tal fine, nel marzo del 2012, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento.
Le linee generali di riforma del Regolamento sono volte a rendere più efficienti le regole sulle insolvenze cross-border proteggendo debitori e creditori, facilitando la sopravvivenza dell’impresa e consentendo una seconda possibilità per gli imprenditori.

In particolare le nuove norme prevedono il quadro giuridico per determinare la giurisdizione titolare della procedura di insolvenza transfrontaliera e a tale scopo viene ulteriormente chiarificato il concetto di COMI e vengono dettate norme per prevenire gli abusi del forum shopping.

Il nuovo Regolamento permette di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore, esplicitando che tale luogo è quello in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Laddove la procedura riguardi società o persone giuridiche il giudice può presumere “che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale”.

Nel caso in cui la sede legale sia stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza, tale presunzione cade.

Il nuovo Regolamento stabilisce precise e chiare regole per il coordinamento dei procedimenti secondari, secondo le quali le corti a cui venga richiesto di aprire una procedura secondaria potranno  posporre o rifiutare di aprire tali procedimenti.

Anche a tal fine una serie di nuove norme sono volte alla cooperazione ed alla comunicazione tra le parti coinvolte nei procedimenti principali e secondari.

Per ottenere una maggiore trasparenza e pubblicità nei confronti dei creditori e dei giudici, ed evitare l’apertura di procedure d’insolvenza parallele, è stata prevista l’istituzione di un registro delle insolvenze cross-border elettronico, in cui gli stati membri saranno tenuti a registrare le informazioni rilevanti riguardanti questo tipo di procedure di rilievo transnazionale.

Fonte: Assonime

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