RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETÀ DI PERSONE

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RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETÀ DI PERSONE

di Daniela Di Gravio Studio Giuliano e Di Gravio

1. DISCIPLINA CIVILISTICA E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La riforma del diritto societario ad opera del D. Lgs. n. 6 del 2003 ha, tra le alre cose, profondamente modificato la disciplina del diritto di recesso esercitato nell’ambito delle società di capitali, adeguandola alle nuove esigenze giuridico – sociali, assicurando "una più efficace tutela dei soci di minoranza fino al limite di condurre allo scioglimento della società"1 attraverso un ampliamento dei casi in cui il diritto di recesso è concesso. Tale riforma ha tuttavia lasciato invariata la disciplina del recesso del socio da società di persone, che quindi rimane davvero poco regolamentata. Si ritiene che "Il riconoscimento della facoltà di recesso importa una deroga al principio generale, codificato nell’art. 1372 c. c., secondo il quale "il contratto (…) non può essere sciolto che per mutuo consenso", ossia per volontà di tutti i contraenti originari.

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