Rent to buy e la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

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Rent to buy e la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in riferimento al rent to buy, formula innovativa che designa specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario.

In particolare, successivamente al contratto tipo, con la circolare n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate definisce l’aliquote e le modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, Dl n. 133/2014).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sul cosiddetto rent to buy, la forma contrattuale che ha fatto da poco ingresso nell’ordinamento italiano, disciplinata dall’articolo 23 del decreto Sblocca Italia. Le indicazioni si trovano nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015.

Le caratteristiche distintive di questo contratto sono tre:

1) immediata concessione in godimento di un immobile a fronte del pagamento di canoni;

2) diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene;

3) imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento.

Il legislatore non ha precisato i risvolti fiscali del contratto, lasciandone la definizione all’Agenzia fiscale.

La circolare delle Entrate precisa, punto per punto, il regime fiscale da applicare alle varie somme in gioco, e in particolare la quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile; la quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo; il successivo trasferimento dell’immobile; le somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita.

Un ulteriore elemento di complessità viene dalla possibilità che alcune somme cambino la loro natura nel caso in cui il contratto non vada a buon fine, per responsabilità imputabile all’impresa proponente oppure all’inquilino.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente, quest’ultimo dovrà restituire al conduttore la parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata degli interessi legali; qualora fosse inadempiente il conduttore, il concedente ha, invece, diritto alla restituzione dell’immobile e fa propri, in via definitiva, e per l’intero, i canoni a titolo di indennità (se non diversamente stabilito dal contratto).

Leggi il testo integrale della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E del 19 febbraio 2015.

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