Sanzioni applicate pro quota sui conti esteri non dichiarati.

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Sanzioni applicate pro quota sui conti esteri non dichiarati.

È irragionevolmente punitivo il comportamento del fisco che, per l’omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero a disposizione di più soggetti, pretende l’intera sanzione da ciascuno di essi e non pro quota. Inoltre, la sanzione deve essere commisurata alla effettiva disponibilità finanziaria netta.

Ad affermarlo è la sentenza 833/1/2015 della Ctp di Vicenza.

La vicenda scaturisce dai ricorsi presentati da due contribuenti, madre e figlia, contro l’avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall’agenzia delle Entrate per l’omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero. La somma contestata era il frutto della vendita, in Italia, di un immobile di ingente valore per un prezzo, dichiarato, inferiore a quello effettivamente incassato e per la cui cessione le parti si erano avvalse di un intermediario.

L’amministrazione finanziaria ha determinato la sanzione, per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990), rapportandola alla differenza tra prezzo incassato e dichiarato dalla vendita dell’immobile.

Il fisco, inoltre, partendo dal presupposto che ciascuna delle parti poteva operare nel conto con firma disgiunta ha applicato a ciascuna di esse la sanzione per l’intero ammontare.

Oltre che nella disponibilità della madre e della figlia, il conto estero era anche nella disponibilità del padre.

Le ricorrenti hanno contestato l’operato dell’Agenzia sotto due profili:

  • la somma su cui rapportare la sanzione doveva essere considerata al netto delle commissioni di mediazione pagate per l’atto di compravendita;
  • la sanzione non doveva essere applicata per intero a ciascuna delle parti ma ripartita tra di loro secondo la titolarità di un terzo della somma.

L’amministrazione finanziaria si è opposta, ma la Ctp ha accolto il ricorso delle contribuenti.

Dalla documentazione prodotta, osservano i giudici, risulta che per l’atto di compravendita erano state pagate delle commissioni che, quindi, ai fini della individuazione della effettiva disponibilità estera, dovevano essere sottratte dal prezzo di vendita.

Per l’applicazione della sanzione la Commissione osserva che, in presenza di titolarità della somma in ragione di un terzo a ciascuno dei familiari, l’irrogazione a ciascuno di essi della sanzione rapportata all’intero importo e non a un terzo dello stesso sarebbe irragionevolmente punitivo.

Il comportamento sarebbe, poi, suscettibile di incostituzionalità per disparità di trattamento rispetto al caso in cui la somma fosse stata nella disponibilità di un solo soggetto.
I giudici stabiliscono quindi che la sanzione dovuta da ciascuna delle ricorrenti deve essere pari a un terzo e che questa deve essere calcolata sulle disponibilità finanziaria effettive, ovvero, al netto delle commissioni di vendita pagate.

In modo conforme, si è espressa la sentenza 594/32/2015 della Ctr Lombardia, secondo la quale per l’omessa compilazione del quadro RW l’assolvimento dell’intera sanzione da parte di una delle cointestatarie del conto libera necessariamente anche le altre.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Studio Giuliano e Di Gravio

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