Se il padre non provvede al mantenimento della prole si puo’ ottenere l’affidamento esclusivo?

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La violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l’eccezione al regime dell’affidamento condiviso.
Si è occupato della questione il Tribunale di Roma con la sentenza n. 23620 del 25.11.2013 che risulta particolarmente interessante per la esaustività degli aspetti in essa trattati.
Il caso: la moglie avanza ricorso per separazione giudiziale adducendo l’allontanamento del marito dalla casa coniugale e chiedendo l’addebito della separazione anche per le condotte violente e prevaricatorie dello stesso perpetrate a suo danno.
Alla richiesta della moglie di assegnazione della casa familiare dove la stessa avrebbe continuato a vivere con i due figli, la ricorrente aggiungeva la richiesta di una somma a titolo di contributo del mantenimento dei figli (€ 2000,00 al mese) e di una somma a titolo di mantenimento personale (€ 1.500,00), nonché istava per l’affidamento condiviso dei bambini.
Il marito, costituendosi in giudizio, a sua volta chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie per adulterio e contestava le richieste economiche, che riduceva nella disponibilità al versamento di € 600,00 al mese per i figli; proponeva e chiedeva altresì che il piano superiore della casa familiare fosse assegnato a lui, e quello inferiore alla moglie che vi avrebbe convissuto con i figli.
All’udienza presidenziale, venivano emessi e assunti i provvedimenti provvisori con i quali si assegnava la casa familiare alla moglie, che ivi avrebbe continuato a vivere con i bimbi, disponeva l’affidamento condiviso degli stessi ed imponeva il versamento, da parte del marito, della somma di € 2.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole ed € 1.200,00 a favore della moglie quale assegno personale.
Il corso del giudizio di separazione faceva emergere l’opportunità di disporre l’affidamento esclusivo dei figli alla madre a causa del disinteresse manifestato dal padre nei confronti degli stessi, che si è tradotto, in particolare, nella violazione sistematica degli obblighi i cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali.
Non solo: nel corso del giudizio, l’inadempimento del padre al proprio dovere contributivo, aveva legittimato anche l’emissione di un provvedimento di sequestro dei beni immobili e mobili di proprietà dell’obbligato, nonostante il quale il convenuto non aveva mutato la propria condotta.
Ciò ha indotto i Giudici a ritenere fondata l’attribuzione dell’affidamento esclusivo dei figli alla madre, alla quale sono state riservate inoltre tutte le decisioni concernenti l’istruzione, l’educazione e la crescita dei minori.
Ricorda, infatti, il Tribunale Romano nella sentenza in esame, che costituisce eccezione alla regola dell’affido condiviso il caso in cui questa soluzione sia contraria all’interesse dei minori.
La mancata tipizzazione delle circostanze ostative all’affidamento condiviso, comporta che la loro individuazione sia rimessa alla decisione del giudice da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”.
Perché, dunque, si possa derogare alla regola generale, deve risultare che uno dei due genitori manifesti una tale carenza o inidoneità educativa tale da rendere in concreto l’affido condiviso pregiudizievole per i minori e, quindi, impraticabile.
Rimane inteso che anche in regime di affido monogenitoriale, deve essere garantito il diritto del bambino alla bigenitroialità, così’ che il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Nel caso in esame, la carenza e l’inidoneità genitoriale del padre, tali da giustificare l’affidamento esclusivo dei figli alla mamma, sono rappresentati dalla violazione sistematica degli obblighi di cura e sostengo, attuata attraverso il mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dei figli minori.
Non solo: il Tribunale di Roma ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistesse il presupposto per l’applicazione, a carico del padre, delle sanzioni di cui all’art. 709 ter II comma c.p.c., così come aveva richiesto la ricorrente.
A tal fine, i Giudici hanno condannato il convenuto al pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore dei figli minori.

Fonte : sole24ore.

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