Società: sequestri ex 231 con meno limiti

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Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 6 ottobre 2014

Il sequestro “per equivalente” ai sensi del D.Lgs. 231 può essere disposto in assenza di gravi indizi di colpevolezza e senza individuare i beni da sottoporre a vincolo.

È quanto si apprende dalla sentenza 6 settembre 2014 n. 41435 della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale.

I giudici di vertice hanno ritenuto meritevole di rigetto il ricorso proposto da quattro Associazioni i cui legali rappresentanti sono stati accusati del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis C.P.).

In tema di responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche, la Suprema Corte ha affermato che il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, del profitto del reato presuppostonon deve contenere l’indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento. Il detto decreto deve invece indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.

La Seconda Sezione Penale prende così le distanze dal diverso orientamento interpretativo (Cass. Sez. 3, n. 31741/2013) che, a suo giudizio, non considera che, stante la natura della confisca per equivalente, “si prescinde dal nesso di pertinenzialità del bene da confiscare”.

Sul fronte del fumus del reato presupposto, dal Palazzaccio invece chiariscono che per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca – quindi, secondo il disposto dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato – non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità né il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo di cui all’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, “essendo sufficiente – scrivono i supremi giudici – accertare in astratto la configurabilità del reato, in questo caso della truffa per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. 

Il diverso orientamento interpretativo (Cass. Sez. 2, 16.2.2006 n. 9829) si fonda su interpretazione estensiva del dettato normativo ed addebita al legislatore delegato di avere mutuato criteri propri del sistema processuale penale in tema di sequestro preventivo. Vero è che la confisca disposta dal Decreto Legislativo in esame costituisce una delle sanzioni a carico degli enti, ma il legislatore, nel disciplinare le misure cautelari a carico degli stessi, ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive cautelari e non per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.

Alle Associazioni ricorrenti non resta che pagare le spese processuali.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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