Più verifiche finanziarie sulle società di capitali

0

Pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate le disposizioni attuative dei nuovi obblighi di risposta, via Pec, alle richieste di informazioni che l’Ucifi e i reparti speciali della Guardia di finanza possono inviare agli intermediari finanziari, ai professionisti ai revisori contabili e agli altri soggetti alla disciplina dell’antiriciclaggio (provvedimento del direttore delle Entrate e del comandante generale della Guardia di finanza, 2014/105953 dell’8 agosto 2014).
Questa tipologia di monitoraggio è prevista dall’articolo 2 del Dl 167 del 1990 come sostituito dalla legge 97 del 2013 e si affianca:
– alla comunicazione annuale – posta a carico degli operatori finanziari – dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento per conto di persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti e non residenti, prevista dall’articolo 1 del Dl 167 del 1990 (“monitoraggio bancario”) e dal provvedimento del direttore delle Entrate 2014/58231; comunicazione i cui tracciati record dovrebbero essere pronti entro la fine dell’anno;
– alle comunicazioni mensili e alle comunicazioni integrative annuali all’Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti intrattenuti dalla clientela e dei relativi saldi e movimenti, che gli intermediari finanziari devono effettuare in base ai provvedimenti del direttore delle Entrate 2010/174173 e 2013/37561;
– al collaudato meccanismo delle indagini finanziarie in base al quale gli operatori finanziari devono rispondere alle richieste di informazione degli Uffici e della Guardia di finanza inviate per posta elettronica certificata con riferimento alla posizione di specifici clienti sottoposti a controllo fiscale (articolo 32, comma 1, numero 7 del Dpr 600/73 e provvedimenti del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2005 e del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni).
La nuova tipologia di richiesta può essere effettuata anche “per masse” e riguarda sia le operazioni intercorse con l’estero e i rapporti collegati sia i titolari effettivi dei rapporti ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Le richieste di informazioni sulle operazioni con l’estero saranno inviate solo agli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del DLgs 231 del 2007 (banche, Sim, Sgr, Sicav, fiduciarie) e solo attraverso il mezzo della Pec con un tracciato non ancora pubblicato.
Riguarderanno le operazioni eseguite per conto dei soggetti diversi da quelli per cui già opera il “monitoraggio bancario” dei trasferimenti da e verso l’estero: quindi le operazioni eseguite per conto di società di capitali, enti commerciali e società di persone commerciali residenti e non residenti. Riguarderanno solo le operazioni, anche frazionate, di importo non inferiore a 15mila euro. La richiesta dovrà specificare il periodo di riferimento limitato (non oltre 12 mesi); la causale analitica dell’operazione (non è chiaro se solo i bonifici da e per l’estero e gli accrediti o addebiti relativi a crediti documentari, indicati nell’allegato 1 al provvedimento, o anche le altre causali presenti nell’archivio unico informatico); il paese estero di riferimento e – nelle ipotesi di richieste nominative – i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.
I dati da fornire in risposta ricalcano quelli già previsti dal provvedimento 2014/58231 per il monitoraggio bancario dei trasferimenti da o verso l’estero. Certo è che gli intermediari – per poter far fronte tempestivamente ad eventuali richieste “per masse” – dovranno tenere in archivio non solo i dati delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, ma di ogni altra tipologia di clientela residente e non residente.
Le richieste di informazioni sull’identità dei titolari effettivi in base alla legislazione antiriciclaggio potrà essere fatta non solo agli intermediari finanziari già citati, ma anche agli altri intermediari (esempio, i promotori finanziari), nonché ai professionisti, revisori contabili ed altri soggetti tenuti agli obblighi di antiriciclaggio. Siccome le richieste e le risposte avverranno tramite Pec, è previsto che, entro il 31 ottobre, questi soggetti comunichino il proprio indirizzo Pec all’Anagrafe utilizzando il tracciato di cui all’allegato 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline.

Fonte : ilsole24ore.it

Share.

About Author

I commenti sono chiusi